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:: Servizi al Cittadino - Tasse e Tributi - Addizionale IRPEF ::

Addizionale IRPEF

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

- ANNO 2011 -

Regolamento per la variazione dell'aliquota
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 aprile 2007, immediatamente esecutiva è stato approvato il Regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previsto ai commi da 142 a 144 dell'articolo unico della Legge 296/06 (Legge Finanziaria per il 2007).

Aliquota 2011
L’aliquota per l’anno 2011 è pari al 0,4%
Si evidenzia che l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 360/1998, stabilisce il pagamento dell’addizionale comunale solo se è dovuta l’IRPEF (IRE) al netto delle detrazioni d’imposta applicabili; l'addizionale non è comunque dovuta in caso di versamento minimo (consultare le istruzioni ministeriali sull’argomento).

Aliquote anni precedenti al 2011
• 2010: 0,4%
• 2009: 0,4%
• 2008: 0,4%
• 2007: 0,4%
• 2006: 0,2%
• 2005: 0,2%
• 2004: 0,2%
• 2003: 0,2%
• 2002: 0,2%
• 2001: 0,2%
• 2000: 0,2%

Codice ente
A partire dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell’addizionale comunale sono effettuati associando il codice catastale del comune di riferimento. Per il Comune di Tuglie: L462.

Acconto
L’acconto è pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota dell'anno in corso al reddito imponibile dell’anno precedente.
Il versamento in acconto 2011 è determinato applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, l'aliquota deliberata per l'anno 2011, pari al 0,4%. Il versamento è effettuato tramite modello F24; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007:
• Codice tributo 3847 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto".
• Codice tributo 3843 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Acconto".
• Codice tributo 3845 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto".

Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
È trattenuto mensilmente in un numero massimo di 9 rate mensili da marzo a novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.

Saldo
È determinato applicando al reddito imponibile definitivo dell'anno, l'aliquota deliberata e sottraendo i versamenti effettuati a titolo di acconto; è indirizzato al Comune di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce.
Il versamento è effettuato tramite modello F24; i codici tributo da utilizzare sono stati ridenominati con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 12 dicembre 2007:
• Codice tributo 3848 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo".
• Codice tributo 3844 - "Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione. Saldo".
• Codice tributo 3846 - "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Saldo".

Sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente ed assimilati
A partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio, è trattenuto mensilmente, in un numero massimo di 11 rate ma non oltre novembre, da versarsi entro i termini previsti dal versamento unificato tramite mod. F24.
Per gli Enti pubblici e le Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato si applicano le disposizioni previste dal D.M. 5 ottobre 2007.

Riferimenti legislativi e documentazione
• D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 20 aprile 2007
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 368 del 12 dicembre 2007

Contatti
Per ogni altra informazione potete inviare un'e-mail all'indirizzo servizifinanziari@comune.tuglie.le.it, telefonare al n. 0833 596521 o mandare un fax al n. 0833 597124.

 

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