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:: Servizi al Cittadino - Prestazioni sociali - Attestazione ISEE ::
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ATTESTAZIONE ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di
servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione
economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine
sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente).
L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del
patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro
desunto dalla scala di equivalenza.
Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal
coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre
persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità; il
reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle
attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in
un'abitazione in locazione; per patrimonio si intende sia quello immobiliare che
mobiliare, con l'applicazione di una franchigia; la scala di equivalenza prevede
i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune
maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo
genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di
attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.
La disciplina prevede:
• la redazione, da parte del cittadino, di un'unica dichiarazione sostitutiva,
avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e
sui redditi e il patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione va redatta
esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo, puo' essere
presentata in qualunque momento dell'anno, ma, se non contiene i dati sulla
situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della
presentazione, l'Ente erogatore ha facolta' di richiedere una dichiarazione
aggiornata;
• la presentazione di tale dichiarazione, da parte del cittadino, direttamente
agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio,
mentre la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere
presentata direttamente all'Ente erogatore;
• la possibilità di presentare tale dichiarazione secondo diverse modalità:
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consegnandola di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrivendola in sua
presenza;
-
trasmettendola all'Ufficio, completa della sottoscrizione autenticata o di una
fotocopia del documento di riconoscimento;
-
rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'Ufficio, se chi dichiara
non sa o non può firmare;
• la possibilità di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una
nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche;
• l'assistenza, per la compilazione della dichiarazione, da parte degli Enti
riceventi;
• il rilascio, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione
sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un'attestazione,
contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi
necessari per il calcolo dell'ISEE;
• l'utilizzo dell'attestazione e della dichiarazione sostitutiva, nel periodo di
validità, da parte di ogni componente il nucleo per l'accesso alle prestazioni
sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità: sono escluse le prestazioni
previdenziali, nonché, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni
sociali, come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni,
l'assegno e la pensione sociale, la pensione e l'assegno di invalidità civile,
le indennità di accompagnamento e assimilate;
• il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), che vengono messi a disposizione,
da parte dell'INPS, ai componenti del nucleo familiare cui si riferisce la
dichiarazione sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali
agevolate;
• il rilascio, da parte dell'INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante - anche ai
fini del suo successivo utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare -
di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a:
-
nucleo familiare del dichiarante;
-
indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione
delle modalità del calcolo;
-
valore della scala di equivalenza applicato;
-
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto;
-
attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione
sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall'Ente
presso il quale la dichiarazione è stata presentata;
-
data di trasmissione dei dati da parte dell'Ente;
-
denominazione dell'Ente;
-
data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica;
-
data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica;
• la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e un nucleo
familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell'erogazione delle
prestazioni sociali agevolate;
• i controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di tipo sostanziale,
a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della Guardia di Finanza, compresi
quelli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri
intermediari finanziari.

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Modulistica in formato PDF |
Modello di dichiarazione sostitutiva unica
Foglio allegato della dichiarazione
Istruzioni per la compilazione
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