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:: Servizi al Cittadino - I.C.I. ::
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ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2009
In merito alle aliquote e detrazioni I.C.I., si comunica che per l’anno 2009
sono state confermate quelle già previste per l’anno 2008.
Si precisa, inoltre, che il Regolamento I.C.I., approvato con la Delibera di Consiglio
Comunale N. 2 del 26.02.2000, stabilisce quanto segue:
art. 1) Sono equiparate alle abitazioni principali, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione prevista, quelle concesse in uso
gratuito a parenti di 1° grado, a condizione che risultino ivi residenti.
art. 2) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto di altri.
Pertanto:
ALIQUOTE:
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N. |
TIPOLOGIA DI IMMOBILI |
ALIQUOTE ‰ |
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1 |
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale |
4 |
2 |
Unità immobiliari locate con contratto
registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali |
5 |
3 |
Unita immobiliari non adibite ad abitazione principale |
6 |
4 |
Aree fabbricabili |
6 |
DETRAZIONI:
N. |
TIPOLOGIA DI IMMOBILI
(nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale) |
DETRAZIONE D'IMPOSTA |
1 |
Abitazione principale |
€ 103,29 |
2 |
Nucleo familiare composta da una o più
persone di cui almeno una portatrice di handicap |
€ 154,94 |
3 |
Nuclei familiari di soli
ultrasessantacinquenni con reddito pro capite, nell’anno 2008, derivante
solo da pensione sociale e comunque non superiore ad € 5.164,57 non
proprietario di altri immobili al di fuori di quello abitato e delle
eventuali pertinenze |
€ 154,94 |
MODALITA' DI VERSAMENTO:
1) Mediante bollettino di c/c postale n. 88653225 intestato a EQUITALIA LECCE
SPA - TUGLIE-LE-ICI reperibile presso gli Uffici comunali e l'Ufficio postale di
Tuglie;
2) Mediante modello F24.
Maggiori informazioni...
DICHIARAZIONE I.C.I. PER L'ANNO 2008
(da presentare nel corso dell'anno 2009)
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in
cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa
determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in
cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni
attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Le norme di semplificazione prevedono che la dichiarazione ICI deve essere
presentata quando:
GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo
art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:
– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della
riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano
congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si
precisa, inoltre, che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non
superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. In entrambi i casi l’applicazione dell’agevolazione decorre dal momento
in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere
allegata idonea documentazione.
Occorre ad ogni modo precisare che il comune, nell’esercizio della propria
potestà regolamentare, può stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale
condizione;
– i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
a titolo principale e dai medesimi condotti.
Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e
condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in
cui si perde il relativo diritto;
GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL
MUI.
Si tratta in particolare degli:
– immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno
2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale
data. Si tratta dei seguenti atti:
• assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
• conferma (quando previsto da leggi speciali);
• cessioni di beni ai creditori;
• cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
• convenzioni matrimoniali;
• costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
• costituzione di fondazione;
• costituzione di fondo patrimoniale;
• divisioni;
• donazioni;
• permuta;
• prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui
all’art. 1197 del codice civile;
• quietanza con trasferimento di proprietà;
• retrocessione;
• ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
• riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice
civile;
• rinunzia di legato;
• acquisto di legato;
• costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
IL COMUNE NON E' COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER
VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
• l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
Si precisa che se è stato stipulato nel corso dell’anno 2006 un contratto di
locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato
sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs.
n. 504 del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno 2008, poiché,
in tal caso, è solo dall’anno 2007 che si è avuta la variazione della
soggettività passiva;
• l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree
demaniali;
• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto
un’area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla
variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa
al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono
essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente
intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione
di un’area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio
rispetto a quello dichiarato in precedenza;
• il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
• l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà
indivisa), in via provvisoria;
• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà
indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale
dell’alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in
cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad
abitazione principale per una parte dell’anno;
• l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case
popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse
finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in
cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad
abitazione principale per una parte dell’anno;
• l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o
all’esclusione dall’ICI;
• l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
• per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in
catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente
posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati
contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
• l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente
posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di
attribuzione di rendita d’ufficio;
• l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione
ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione
d’uso (DOC-FA);
• è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
• è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di
enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il
quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
• l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile
sono accatastate in via autonoma.
Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere
presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
• l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs.
9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo
il pagamento dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore del condominio
o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione resta a
carico dei singoli soggetti passivi;
• l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di
godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o
scissione;
• si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile
per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).
• l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
• l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Pertanto, ai fini dell'eventuale presentazione della Dichiarazione I.C.I. per
l'anno 2008, si comunicano le seguenti date di scadenza:
- 30/06/2009 per i contribuenti che presentano Dichiarazione dei redditi
su modello cartaceo;
- 30/09/2009 per i contribuenti che presentano Dichiarazione dei Redditi
per via telematica;
- l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti IRES.
Per ogni altra informazione potete inviare un'e-mail all'indirizzo
servizifinanziari@comune.tuglie.le.it, telefonare al n. 0833 596521 o mandare
un fax al n. 0833 597124.
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